Come si diceva appena sopra, il contributo di adesione è quello stabilito dal CCNL di settore. Il rapporto potrebbe essere, quindi, di 50% a carico dell’azienda e 50% a carico del lavoratore, ma anche 70% e 30% od 80% e 20% ecc..
E’ dovuto per le 14 mensilità e per i soli giorni in cui per legge o per contratto vi è retribuzione (è quindi calcolato in ragione di ventiseiesimi di retribuzione). La quota a carico del datore di lavoro non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini contributivi e retributivi in capo al lavoratore; é pertanto assoggettata unicamente al contributo di solidarietà del 10% previsto dall’art.9 bis, comma 2, della Legge n.166/91. La quota a carico del lavoratore deve, invece, essere detratta dalla retribuzione netta del medesimo dopo aver effettuato le normali trattenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore. E’ trattenuta dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga. Il versamento delle quote avviene con cadenza − trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento in caso di versamento tramite ccp o bonifico bancario; − mensile, in caso di versamento tramite mod. F24.