Whistleblowing è il nome di una pratica che secondo ANAC le imprese italiane faticano a mettere in atto per mancanza dei giusti incentivi e bassa partecipazione dei soggetti interessati. Eppure, nell’ottica del miglioramento del futuro del lavoro riportata tra le altre dalla Normativa sugli Adeguati Assetti diventa fondamentale conoscerla e integrarla nella propria attività.

Cosa significa whistleblowing

In campo aziendale il termine whistleblowing indica la segnalazione spontanea da parte di lavoratori, fornitori o clienti (whistleblower – segnalante) di un’irregolarità riscontrata durante l’esercizio delle proprie funzioni.

Il campo di illeciti segnalabili è vasto perché, oltre a quelli disciplinati dal diritto nazionale o europeo comprende il codice di condotta e le policy etiche definite singolarmente dalle aziende.

Differenza tra lamentela e whistleblowing

Il whistleblowing non riguarda qualunque incongruenza rispetto alle aspettative dei segnalanti sul lavoro dell’azienda bensì violazioni a regolamenti e leggi che possono influire sul pubblico interesse. Alcuni esempi sono corruzione, frode, pericoli per mancata ottemperanza a regolamenti in materia di salute e sicurezza.

Le segnalazioni possono avvenire internamente quando il dipendente si attiva attraverso i canali aziendali oppure, se ritenuti insicuri, in forma pubblica dapprima presso le autorità giudiziarie e successivamente la stampa.

La tutela del segnalante

Dal 2019 la Direttiva Europea sul whistleblowing (2019-1937) ha sancito alcune regole sulla modalità di tracciamento dei dati sensibili:

  • La protezione viene garantita a dipendenti, ex dipendenti, fornitori, clienti e a chiunque effettui la segnalazione.
  • Il segnalante non può essere licenziato, demansionato o discriminato in alcun modo.
  • Gli illeciti che rientrano tra i segnalabili sono relativi al diritto dell’UE come frode fiscale, riciclaggio, salute pubblica, tutela dei consumatori e dei dati, protezione ambientale e via discorrendo.

L’idea alla base della Direttiva è invogliare la partecipazione dei dipendenti alla vita aziendale. I whistleblower sono fondamentali per massimizzare apertura e trasparenza. Pertanto, è necessario proteggerli da eventuali ritorsioni.

Whistleblowing - Responsabilità
La Direttiva migliora trasparenza e affidabilità aziendale.

Obiettivi della Direttiva Europea

Gli obiettivi primari della Direttiva Europea sul whistleblowing sono:

  • Rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti.
  • Migliorare l’applicazione della legge implementando i canali di comunicazione.
  • Proteggere i soggetti segnalanti incentivandoli a denunciare illeciti e irregolarità in modo anonimo e sicuro.

Prima della sopracitata Direttiva, in Italia era presente la Legge 179 del 2017 che tuttavia faticava a prendere piede a causa di lentezze sistemiche e rilanci in appello.

La Direttiva UE 1937/2019 entra in vigore il 30 marzo 2023 (d.lgs n.24) obbligando aziende italiane pubbliche e private a implementare un sistema di segnalazione degli illeciti.

Cosa devono fare le aziende per adeguarsi

Le aziende sono tenute a:

  • Nominare la persona più adatta a ricevere e gestire le segnalazioni. In materia di compliance questa potrebbe essere il responsabile delle risorse umane (nel caso sia interna) oppure un difensore civico se si decidesse di esternalizzare il processo.
  • Confermare la ricezione della segnalazione entro una settimana per dar modo al segnalante di monitorare qualunque azione intrapresa.
  • Informare autorità competenti, dipendenti e investitori dell’avvenuta segnalazione in modo accessibile e trasparente (qui sono utili i canali di whistleblowing).
  • Assicurare la sicura archiviazione dei dati per eventuali accertamenti.

Eccezioni e sanzioni

L’obbligo della Direttiva è rivolto alle aziende con oltre cinquanta dipendenti invitando e tutelando comunque le più piccole a considerare canali di segnalazione condivisi per adeguarsi limitando i costi.

Qualunque procedimento atto a ostacolare la pratica del whistleblowing da parte del segnalante o il mancato riservo sull’identità di quest’ultimo è punibile secondo quanto previsto dal Legislatore al momento della determinazione della gravità del fatto.

La pratica del whistleblowing e gli adeguati assetti

Gli adeguati assetti sono una normativa che, oltre a restituire un’immagine oggettiva della società a cadenza fissa permette alle imprese di avere una chiara identificazione di potenziali rischi a salute ed equilibrio. La Direttiva Europea sul whistleblowing collabora al processo attivando e responsabilizzando i lavoratori e implicitamente limitando danni finanziari e reputazionali.


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